Corte di Cassazione (11958/2018) – Ipotesi di revoca del concordato ex art. 173, comma 3, l.fall., a seguito del pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 11958. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Massimo Ferro.
Revoca del concordato preventivo ex art. 173, comma 3, l.fall. – Pagamento non autorizzato di credito - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori con pregiudizio della possibilità di adempimento della proposta formulata - Necessità
Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., una causa di revoca del concordato, la quale consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. (massima ufficiale)