Tribunale di Roma – Fallimento: revocabilità dell'atto di scissione parziale posto in essere dalla società poi fallita in periodo "sospetto".
Tribunale di Roma, Sez. Fall., 12 giugno 2018 – Giudice Marco Genna.
Fallimento – Precedente parziale scissione societaria – Procedura attuata in periodo sospetto – Natura riorganizzativa ma anche dispositiva – Possibile lesione della garanzia patrimoniale – Revocabilità.
Fallimento - Atto di scissione parziale – Azioni revocatorie - Onerosità o gratuità - Conseguenze patrimoniali per la società scissa – Metro di valutazione.
Pur costituendo l'atto di scissione parziale espressione della volontà di una società di riordino e di riorganizzazione della stessa, e pur avendo pertanto finalità organizzativa, si deve ritenere che tale procedura incida direttamente sul patrimonio delle società coinvolte in quanto da luogo a trasferimenti di beni ed a mutamenti nella titolarità soggettiva di posizioni giuridiche attive e passive, cioè ad atti di natura dispositiva e traslativa, che possono risultare rilevanti ai fini delle lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., onde l'atto di scissione, laddove posto in essere dalla società scissa nel periodo anteriore al suo fallimento che viene considerato "sospetto", risulta legittimamente assoggettabile, da parte della curatela, sia all'azione revocatoria di cui all'art. 64 L.F. sia a quella, ordinaria e fallimentare, ex art. 66 L.F. (con riferimento all'art. 2901 c.c.) ed ex art. 67 L.F.; ciò al solo fine di conseguire la declaratoria di inefficacia degli effetti dispositivi e traslativi, senza intaccare nel contempo quelli riorganizzativi, che, eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese, risultano irregredibili, in virtù del richiamo, da parte dell'art. 2506 ter c.c., al disposto dell'art. 2504 quater, primo comma, c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini dell'esperimento delle azioni revocatorie ex artt. 64 o 66 L.F. nei confronti di un atto di scissione parziale, la valutazione circa la sua onerosità o gratuità deve essere effettuata non con riferimento agli effetti patrimoniali che l'operazione produce per i soci delle società coinvolte, che restano del tutto irrilevanti nella prospettiva dei creditori della società scissa, e per essi del curatore fallimentare di questa, ma con riferimento alle conseguenze che la scissione produce sul patrimonio della società debitrice interessata alla scissione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)