Tribunale di Rimini – L.C.A. e stato passivo: necessità, al fine del riconoscimento della prededuciblità del credito del professionista, che l'attività da lui svolta nella precedente sede concordataria risulti corretta e ragionevole.

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Data di riferimento: 
12/11/2018

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 12 novembre 2018 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.

Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Professionista – Precedente sede di concordato preventivo – Assistenza prestata alla società proponente - Compenso spettante –  Prededucibilità del credito – Requisito della funzionalità – Riconoscimento - Correttezza e ragionevolezza dell'attività svolta -  Presupposto necessario.

Comporta il difetto di "funzionalità" ai fini della presentazione di una domanda di concordato preventivo poi sfociato nella liquidazione coatta amministrativa della società proponente,   funzionalità e dunque strumentalità che laddove sussistente comporta ex art. 111, secondo comma, L.F. il diritto, a prescindere dalla fase processuale concordataria poi raggiunta (ammissione o omologazione), alla prededuzione del credito del professionista che ha prestato assistenza nei confronti del proponente nel corso di quella procedura, l'essere la prestazione del professionista  risultata non diligente, ossia non connotata di correttezza e ragionevolezza, in particolare per quanto concerne le scelte tecniche compiute, che, per risultare funzionali, devono risultare idonee, con giudizio ex ante, al conseguimento dell'obiettivo dell'accesso alla procedura di soluzione concordata della crisi [nello specifico, in accoglimento dell'opposizione proposta dal professionista ex art. 98 L.F., il tribunale ha disposto che il credito vantato da questi, come già quantificato nello stato passivo, venisse collocato in prededuzione anziché in privilegio, in quanto il commissario liquidatore non aveva sollevato alcuna eccezione di inadempimento e non aveva contestato  l'avvenuta esecuzione della prestazione, essendosi limitato ad eccepire la mancanza di utilità del concordato per la massa dei creditori, circostanza questa che lo stesso tribunale non ha considerato decisiva]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20827.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: