Corte di Cassazione (26927/2017) - In sede fallimentare risulta revocabile ai sensi dell'art. 66 L.F. una "datio in solutum" anche se posta in essere in adempimento di un debito scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 14 novembre 2017 n. 26927 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento – Debito scaduto - Estinzione mediante cessione dei beni – Scelta discrezionale – Negozio non dovuto - Inapplicabilità dell'art. 2901, terzo comma, c.c. - Revocabilità ex art. 66 L.F.
Fallimento – Soddisfazione di un debito - Datio in solutum – Assenza di alternative – Tesi del debitore – Prova - Irrevocabilità dell'atto di disposizione – Esclusione - Tutela della par condicio creditorum.
Si deve ritenere assoggettabile a revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. la "datio in solutum" mediante la quale il fallito ha, allorchè ancora in bonis, ceduto alcuni immobili ad un suo finanziatore a parziale compensazione di un debito per restituzione che risultava scaduto, non trovando applicazione in una tale ipotesi il disposto dell'art. 2901, terzo comma, c.c. che esclude da revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, stante che tale norma trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione e' l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtu' del quale il pagamento e' dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'irrevocabilità dell'atto di disposizione in sede fallimentare non può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui alla L. Fall., art. 66, posta a tutela della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)