Corte di Cassazione (9927/2018) – Condizioni per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. al credito dell’avvocato facente parte di società professionale.
Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9927. Pres. Didone Antonio, Rel. Valitutti Antonio..
Ammissione al passivo di credito di avvocato facente parte di società professionale - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Condizioni per il riconoscimento.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale.
(Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società). (massima ufficiale)