Corte di Cassazione (16934/2018) - Riferimento normativo per la liquidazione del compenso del professionista per la redazione della relazione ex art. 161 co. 3 l.fall. nel concordato preventivo.
Cassazione civile, sez. VI, 27 Giugno 2018, n. 16934. Est. Terrusi.
Concordato preventivo - Credito del professionista per la redazione di relazione ex art. 161 co. 3 l.fall.- Normativa applicabile per la liquidazione del compenso - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del 2012 – Applicabilità.
Il compenso per l'attività del professionista nel concordato preventivo per l’assistenza svolta nello studio, predisposizione, redazione e asseverazione della relazione ex art. 161, co. 3, L.F non va liquidato in base all’art. 27 del d. m. n. 142 del 2012, che si riferisce alla generica attività di assistenza in procedure concorsuali, vale a dire a quella attività che la norma individua nell'esecuzione di incarichi di complessiva assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale, incarichi che, per non essere individuati in relazione a profili specifici, postulano che il compenso debba essere determinato "in funzione del totale delle passività", ma, trattandosi di attività correlata a un incarico specifico, dal tribunale indicato come "di assistenza svolta nello studio, predisposizione, redazione e asseverazione della relazione ex art. 161, co. 3, L.F."; vale a dire a un'attività plausibilmente considerata come funzionale alla redazione di un "parere motivato" ovvero a "relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti" (art. 21 del d.m. citato), sulla base dei parametri fissati dall’art. 21 del medesimo decreto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).