Tribunale di Ravenna – Ricorso per concordato con riserva: possibilità del mantenimento, quale atto di ordinaria amministrazione non necessitante di autorizzazioni, di finanziamenti con modalità autoliquidanti.

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Data di riferimento: 
18/07/2017

Tribunale di Ravenna, Uff. Fall., 18 luglio 2017 – Pres. Bruno Gilotta, Rel. A. Farolfi, Giud. C. Santi.

Ricorso per concordato con riserva -  Finanziamenti con modalità autoliquidanti già concessi - Mantenimento in essere -  Non  modifica in pejus delle condizioni - Autorizzazione del tribunale – Non necessità.

In presenza di ricorso per concordato con riserva,  può, in assenza dell'accensione di nuove garanzie accessorie o collegate sul patrimonio della società e, comunque, di una modifica in pejus delle condizioni applicate, considerarsi quale atto di ordinaria amministrazione, che, ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F.,  non richiede l'autorizzazione del tribunale,  il mantenimento in essere di finanziamenti con modalità autoliquidanti. Tale conclusione può essere accolta anche dopo l'entrata in vigore del terzo comma dell'art. 182 quinquies L.F., come aggiunto dal D. L. 83/2015, non comportando quella non interruzione o non sospensione la stipula di un nuovo finanziamento ma, unicamente, una mera variazione all'interno di una provvista già concessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19416.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: