Corte di Cassazione (5254/2018) -Fallimento: presupposti per il riconoscimento della prededuzione a favore del professionista per l'attività svolta nella precedente sede concordataria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2018 n. 5254 – Pres. Antonio Didone, Rel. Magda Cristiano.
Fallimento - Credito del professionista - Precedente sede concordataria - Attività svolta - Prededuzione – Riconoscimento – Deposito della domanda – Ammissione – Presupposti necessari.
Il credito del professionista per l'attività svolta in favore di un imprenditore, onde verificare la praticabilità dello strumento concordatario quale mezzo di superamento del suo stato di crisi o di insolvenza, non si può ritenere che abbia sempre natura prededucibile, indipendentemente dall'esito dell'incarico: l'art. 111, secondo comma, L.F., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell' ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente [nello specifico, viceversa, il professionista, a seguito dell'attività svolta, era giunto alla conclusione che la procedura concordataria non fosse percorribile e ha consigliato il cliente di chiedere l'autofallmento, cosa che questi a fatto, onde, in definitiva, nessuna proposta di concordato era stata depositata e pertanto, evidentemente, tantomeno ammessa; ragion per cui il credito del professionista per l'attività svolta non poteva beneficiare della prededuzione, in quanto tra l'altro lo stesso non aveva provato che le sue prestazioni erano in ogni caso servite al fine della presentazione della domanda di fallimento, in tal modo comunque avvantaggiando i creditori concorsuali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)