Corte di Cassazione (17279/2018) - Fallibilità di una società c.d. pubblica in liquidazione che svolga attività commerciale: problematiche relative a iniziativa, termine di fissazione dell'udienza, stato d'insolvenza e reclami.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2018 n. 17279 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Società di capitali in liquidazione - Amministatore unico – Auto fallimento - Iniziativa ex art. 6 L.F. - Liquidatori della società – Registro delle imprese - Iscrizione non ancora avvenuta - Possibile legittimazione.
Società di capitali - Amministatore unico – Auto fallimento - Iniziativa ex art. 6 L.F. - Tribunale - Decreto di convocazione – Data di notifica - Termine minimo – Mancato rispetto - Nullità – Esclusione.
Società c.d. pubblica – Svolgimento di attività commerciale – In house e non – Fallibilità.
Fallimento – Stato d'insolvenza - Rilavanza – Presupposti.
Sentenza di fallimento – Reclamo – Intervento di soggetto interessato -Preclusione – Termine previsto per le parti resistenti – Applicazione.
L'amministratore unico di una società di capitali [nello specifico, già in liquidazione] si deve ritenere non solo legittimato a proporre ricorso ex art. 6 L.F. per la dichiarazione di fallimento della società amministrata anche in assenza di altri creditori istanti, ma persino, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, tenuto a farlo per evitare di essere chiamato a rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella pronuncia di tale dichiarazione. Ciò, ai sensi dell'art. 2486 c.c., anche nelle more dell'iscrizione nel registro delle imprese dei liquidatori della società, avendo questa effetti costitutitivi ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore, nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, e la data dell'udienza, come previsto dall'art. 15, terzo comma, L.F., costituisce causa di nullità astrattamente integrante la violazione del diritto di difesa, ma non determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, la nullità del decreto di convocazione se il debitore abbia attivamente partecipato all'udienza. A maggior ragione tale nullità non si verifica laddove il debitore assuma, ai sensi dell'art. 14 L.F., direttamente l'iniziativa per la dichiarazione del proprio fallimento, non essendo necessario, in tale ipotesi, accordargli un qualsivoglia spazio temporale minimo per approntare le proprie difese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si devono ritenere assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., al pari di ogni sodalizio nei cui confronti debbano trovare applicazione le norme codicistiche, tutte le società c.d. pubbliche che svolgano attività commerciale, quale che siano la composizione del loro capitale, le attività in concreto esercitate e le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte e, pertanto, anche a prescindere dal loro non potersi definire in house. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Lo stato d’insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 5 L.F. non è escluso dal fatto che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, in quanto si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria per l'imprenditore a soddisfare le obbligazioni inerenti l'attività esercitata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art.18, nono comma, L.F., nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento l’intervento di qualunque interessato è precluso una volta decorso il termine di trenta giorni previsto, dal primo comma, per la costituzione delle parti resistenti, in quanto l'interesse sotteso dall'art. 105, secondo comma, c.p.c. potrebbe altrimenti legittimare, rimettendolo in termini, l'interventore adesivo alla proposizione anche tardiva del reclamo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2017279.2018.pdf