Tribunale di Trento - Fallimento e presupposti di ammissione al passivo di un credito da finanziamento a favore di un creditore basato su un contratto di pegno rotativo.

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Data di riferimento: 
03/07/2018

Tribunale di Trento, 03 luglio 2018 – Giudice Delegato Monica Attanasio.

Fallimento – Credito da finanziamento – Insinuazione al passivo – Valida prova documentale – Necessità - Precedente proposta concordataria – Elenco dei crediti ex art. 161 L.F. - Accordo transattivo proposto dal curatore – Inclusione – Irrilevanza.

Fallimento – Contratto di pegno rotativo – Insinuazione al passivo – Diritto di prelazione – Riconoscimento – Presupposto necessario.

Si deve ritenere infondata, in assenza di una valida prova documentale, la domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito da finanziamento che il ricorrente sostenga si debbaammettere per il semplice fatto che tale credito risulti essere statoincluso nell’elenco dei creditori allegato dal fallito alla precedente proposta concordataria, o che lo stesso creditore pretendache siano considerate alla stregua di un riconoscimento del debito le proposte della curatela, formulate in sede di trattative finalizzate alla conclusione di un accordo transattivo; ciò in quanto l’elenco dei creditori previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), L.F.., depositato dall’imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento ed in quanto parimenti pacifica è la mancanza di natura confessoria, per difetto dell’animus confitendi, delle dichiarazioni rese in sede di transazione, a meno che esse costituiscano concordi premesse di natura ricognitiva di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare inopponibile, in sede di insinuazione al passivo, alla massa dei creditori, pur in presenza di una data certa di sottoscrizione, in quanto altrimenti invalido, il contratto di pegno rotativo nel caso in cui non preveda, in ragione del necessario rispetto del principio di specialità di cui al terzo comma dell’art. 2787 c.c., che le future ed eventuali sostituzioni dell'oggetto della garanzia debbano mantenersi entro il valore dei beni originariamente costituiti in pegno e non risulti provato che i beni sostituiti abbiano avuto, realmente, un valore pari o non superiore a quelli originari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%203%20luglio%202018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: