Corte di Cassazione (3158/2018) - Indebitamento superiore a cinquecentomila euro: requisito la cui sussistenza deve verificarsi con riferimento al solo momento della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 febbraio 2018 n. 3158 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.
Fallimento – Art. 1, secondo comma, L.F. - Requisiti di cui alle lettere a) e b) – Riferimento ai tre esercizi antecedenti – Requisito di cui alla lettera c) – Ammontare dell'indebitamento – Riferimento al solo momento della dichiarazione di fallimento - Contenuto letterale della disposizione – Necessaria considerazione.
Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo superiore ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, non con riferimento al triennio antecedente la data del deposito dell'istanza di fallimento, ma solo con riferimento al momento della conseguente dichiarazione . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)