Corte di Cassazione (1895/2018) – In caso di rigetto dell’opposizione allo stato passivo non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unif
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 11/07/2018 - 10:08
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Data di riferimento:
25/01/2018
Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1895. Pres. Antonio Didone, rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Opposizione allo stato passivo - Rigetto dell’opposizione – Esclusione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 –
Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto del ricorso ex art. 98 l.fall. non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: