Corte di Cassazione (6254/2018)- Ammissibilità dell'insinuazione al passivo di un credito per stipendi non pagati sulla base della copia digitale di una busta paga laddove non ne sia disconosciuta la conformità all'originale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2018 n. 6254 – Pres. Antonio Didone, Rel. Fabrizio Di Marzio.
Fallimento – Altra procedura - Stato passivo – Opposizione – Documenti antecedentemente prodotti – Indicazione specifica - Mancata nuova allegazione – Decadenza – Esclusione -Tribunale – Fascicolo d'ufficio - Necessaria acquisizione.
Amministrazione straordinaria – Stato passivo – Opposizione – Lavoratore dipendente – Credito per stipendi non pagati – Insinuazione – Busta paga – Copia digitale – Ammissibilità della prova - Tribunale – Invalidazione - Asserita non conformità all'originale – Disconoscimento necessario.
L'opponente, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 4 L.F., è tenuto soltanto ad indicare specificatamente, a pena di decadenza, in sede di impugnazione dello stato passivo, i documenti di cui intende avvalersi, laddove già prodotti nel corso della verifica innanzi al giudice delegato, sicchè, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare (Cass. 18 maggio 2017, n. 12549).
Il documento cartaceo riprodotto su supporto magnetico si inquadra nell'ambito applicativo dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere della parte interessata disconoscere la conformità all'originale di quanto risultante dal supporto magnetico [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio la decisione del tribunale per avere lo stesso respinto, l'opposizione allo stato passivo proposta da un dipendente di Alitalia Servizi S.p.a. in amministrazione straordinaria, illegittimamente licenziato e poi reintegrato dal giudice, che aveva richiesto l'insinuazione in privilegio di un suo credito, per stipendi non pagati, allegando in forma digitale anzichè cartacea una busta paga, e ciò senza contestarne la non conformità all'originale, ma unicamente in base al disposto del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, inapplicabile ratione temporis al caso di specie]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)