Corte di Cassazione (5624/2018) - Opposizione allo stato passivo e inapplicabilità degli artt. 345 e 112 c.p.c. - Presupposto della ammissibilità della revoca del contributo regionale in caso di fallimento del beneficiario.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 marzo 2018 n. 5624 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.
Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Divieto dello ius novorum – Eccezioni proponibili dal curatore – Inapplicabilità.
Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Tribunale – Cognizione piena - Valorizzazione delle risultanze acquisite – Rigetto dell'impugnazione – Violazione dei limiti della pronuncia ex art. 112 c.p.c. - Esclusione.
Fallimento - Impresa beneficiaria di un contributo – Regione - Revoca del finanziamento – Ammissibilità - Presupposto necessario – Continuazione dell'attività economica.
Nonostante la sua natura impugnatoria, nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., non opera con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette perciò l'introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando, nei limiti in cui non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti, in base alle risultanze acquisite, l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Non ricorre nel caso di fallimento dell'impresa beneficiaria di un contributo regionale, già concessole per procedere ad un suo adeguamento strutturale, il presupposto della revoca di tale finanziamento, rappresentato dall' inosservanza dell'obbligo di non mutare la destinazione dell'azienda e di non alienarla o concederla in godimento a terzi, essendo possibile la continuazione dell'attività economica dopo la dichiarazione di fallimento [nello specifico la corte ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Regione Campania nei confronti della sua mancata ammissione al passivo fallimentare, in quanto il giudice del merito aveva considerato insussistente il presupposto sul quale l'opponente aveva fondato la sua richiesta di insinuazione, rappresentato dall'operata revoca in corso di procedura del contributo che aveva precedentemente erogato all'impresa poi fallita, senza verificare, come sarebbe risultato necessario, trattandosi di circostanza decisiva per la definizione del giudizio, se l'attività fosse proseguita o meno dopo il fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 04 giugno 2012 n. 8929 https://www.unijuris.it/node/1447]