Tribunale di Milano - Istanza del creditore per la dichiarazione di fallimento: necessità dell'assistenza tecnica di un difensore. Prededucibilità di tale costo in sede di formazione dello stato passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/11/2017

Tribunale di Milano, Sez. II, 23 novembre 2017 – Pres. Rel. Filippo D'Aquino, Giudici Federico Rolfi e Sergio Rossetti.

Fallimento – Istanza di un creditore - Assistenza tecnica di un  difensore – Necessità - Procedimento camerale contenzioso.

Fallimento – Istanza di un creditore - Assistenza tecnica di un  difensore  - Costo insinuabile al passivo – Prededucibilità.

Stante l’assenza di una specifica norma che consenta al creditore di agire in proprio in sede di iniziativa ex art. 6 L.F. per la dichiarazione di fallimento di un suo debitore, si deve ritenere che, diversamente  da quanto avviene, in assenza di contraddittorio con altra parte privata, nel caso in cui la domanda di fallimento sia proposta dallo stesso debitore, il ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore richieda necessariamente l’assistenza tecnica di un  difensore, trattandosi di domanda giudiziale proposta, nel contraddittorio del debitore sui fatti costitutivi di tale domanda, nell’ambito di un procedimento camerale contenzioso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In considerazione del fatto che l’apertura del concorso non sarebbe potuta avvenire in assenza di quell’attività professionale che ha consentito al creditore di proporre istanza di fallimento, risulta  ripetibile nei confronti della massa dei creditori, nella sede propria della formazione dello stato passivo, il costo sostenuto dal creditore istante per spese di assistenza nella domanda per la dichiarazione di fallimento; ciò vieppiù in prededuzione, essendo  tale beneficio riconosciuto anche nei confronti del credito del professionista che abbia assistito il debitore, per ragioni di opportunità o di convenienza, nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio, sebbene si tratti, in tal caso, di attività che il debitore potrebbe svolgere personalmente, non risultando l'assistenza tecnica necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19047.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: