Corte di Cassazione (3956/2018) - Fallimento: regolamentazione delle spese nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2018 n. 3956 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento – Stato Passivo – Creditore - Giudizio di opposizione - Accoglimento – Soccombenza del curatore - Spese – Principio generale - Condanna del Fallimento.
La regolamentazione delle spese nel giudizio di opposizione allo stato passivo è soggetta al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. alla luce del quale devono di regola porsi a carico della parte soccombente, non potendosi ritenere applicabile, ricorrendo la medesima "ratio", in tale contesto, anche in ragione della modifica di quella disposizione ad opera del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, l'art. 101, ultimo comma, L.F. che, in sede di domanda tardiva di ammissione al passivo, nella precedente versione di quella norma, poneva le spese, in qualunque momento quella istanza venisse proposta, purchè precedente all'esaurimento di tutte le operazioni di ripartizione dell'attivo, a carico del creditore, salvo che questi provasse che il ritardo era dipeso da causa a lui non imputabile [nello specifico, la Corte ha confermato la condanna del Fallimento alle spese, come decisa dal Tribunale in sede di giudizio di opposizione, essendo la curatela risultata, a prescindere da ogni possibile diversa valutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità, comunque soccombente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)