Corte di Cassazione (3836/2017) - Decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e possibilità di desumere dagli elementi già emersi lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2017 n. 3836 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.
Impresa in stato di crisi – Istanza di concordato preventivo – Pronuncia d'inammissibilità della proposta – Conseguente dichiarazione di fallimento – Presupposti necessari ex artt. 1 e 5 L.F. - Elementi emersi in sede di procedura minore – Stato di insolvenza – Situazione conclamata – Consecuzione tra procedure.
Sebbene, ai sensi dell'art. 162, comma 2, secondo periodo, L.F. la pronuncia d'inammissibilità della domanda di concordato non comporti automaticamente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, occorrendo a tal fine l'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di desumere la sussistenza di tali presupposti dagli elementi offerti a sostegno della proposta concordataria e da quelli emersi a seguito della relativa istruttoria. La precisazione contenuta nel terzo comma dell'art. 160 L.F., alla luce del quale "al fine di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza", chiarisce, infatti, che i due concetti si pongono tra loro in rapporto da genere a specie, sì da potersi concludere che per stato di crisi, intesa come situazione di difficoltà economica o finanziaria, eventualmente transitoria e comunque superabile, si può intendere non solo una situazione prodromica o prossima all'insolvenza, ma anche una situazione di conclamata incapacità di adempiere con mezzi normali le proprie obbligazioni, vale a dire di già manifesta insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)