Corte di Cassazione (12963/2018) - Fallimento ed esercizi da considerarsi per decidere del superamento delle soglie relative all'attivo patrimoniale ed ai ricavi: necessaria durata annuale degli stessi.

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Data di riferimento: 
24/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2018 n. 12963 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Requisiti di fallibilità – Attivo patrimoniale e ricavi – Soglie ex art. 1, secondo comma, lett. a) e b) L.F. - Superamento – Esercizi antecedenti da considerarsi – Necessaria durata annuale – Imprenditore – Riduzione della durata dell'esercizio finale – Soggettivazione irrilevante – Attività d'impresa – Durata inferiore al triennio – Espressa previsione normativa – Unica eccezione possibile.

Il disposto della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa. (Principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2012963.2018_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: