Corte di Cassazione (1891/2018) Inammissibilità delle domande di rivendicazione e restituzione di cose fungibili ed, in particolare, di denaro.
Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1891. Pres. Di Palma Salvatore, rel. Maria Acierno.
Domanda di rivendicazione e restituzione di cose fungibili o di denaro – Inammissibilità.
Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cose fungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che, nel rigettare un’opposizione allo stato passivo, aveva disatteso la domanda di una società tesa ad ottenere la restituzione di somme che essa assumeva essere detenute dalla fallita per l’esecuzione di un mandato). (massima ufficiale)