Tribunale di Rovigo – Piano di concordato preventivo imperniato sulla cessione dell'azienda sulla base di un'offerta irrevocabile d'acquisto che preveda una procedura competitiva da svolgersi ai sensi art. 182 L.F.
Tribunale di Rovigo, 02 maggio 2018 – Pres. Est. Mauro Martinelli, Giudici Luisa Bettio e Pierangela Congiu.
Concordato preventivo – Offerta irrevocabile d'acquisto - Procedura competitiva ante omologazione – Modalità di svolgimento - Applicazione dello schema ex art. 182 L.F. - Ammissibilità – Art. 163 bis L.F. - Concorrenzialità - Ragione della disapplicazione.
La concorrenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 163 bis e 182 L.F., laddove prevedono la cessione dei beni della società proponente il concordato sulla base di procedure competitive, si deve ritenere non possa essere risolta tenendo conto della fase in cui è disposta la vendita (prima dell'omologazione, la prima norma, e dopo l'omologazione, la seconda) dal momento che l'art. 163 bis risulta applicabile anche successivamente all'omologazione, ma va risolta unicamente a seconda che le offerte irrevocabili d'acquisto costituiscano o meno il presupposto del piano concordatario [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che giustamente la proponente aveva fatto ricorso allo schema dell'art. 182 L.F. in quanto l' offerta d'acquisto dalla stessa ricevuta non soddisfaceva le valutazioni come da lei operate nel piano e non ne costituiva, pertanto, il fondamento, dal momento che si attestava su valori pari a circa la metà di quanto la proponente prevedeva di poter realizzare dalla vendita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Rovigo%202.5.2018_2.pdf