Tribunale di Rimini – Applicazione delle norme che impongono le procedure competitive nel corso dei concordati preventivi: rapporto tra l'art. 163 bis e l'art. 182 L.F.

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Data di riferimento: 
09/11/2017

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 09 novembre 2017 – Pres. Est. Rossella Talia, Giudici Susanna Zavaglia e Costanza Perri.

Concordato preventivo – Trasferimento di beni – Previsione – Fase anteriore all'ammissione – Necessaria autorizzazione – Esperimento di procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. – Fase successiva all'omologazione – Rinnovazione ex art. 182 L.F. - Esclusione.

La disciplina delle offerte concorrenti, come si evince dal combinato disposto degli artt. 163 bis e 182 L.F.  deve trovare applicazione con riferimento a qualsiasi trasferimento in denaro o comunque a titolo oneroso di beni  da effettuarsi nel corso di una procedura di concordato preventivo, anche laddove sia  previsto che, se autorizzata ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F., la cessione possa aver luogo già nella fase anteriore all'ammissione; ciò si deve ritenere valga non solo con riferimento alle procedure di natura liquidatoria, ma anche a quelle con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell'azienda o di rami di essa. Nello specifico caso in cui la procedura competitiva abbia a svolgersi,  ai sensi  dell'art. 163 bis L.F., nella fase in cui il concordato è ancora in corso, prima dell'omologazione, non si renderà necessario che venga poi replicata, a seguito dell'omologazione, ai sensi dell'art. 182 L.F. nel rispetto del disposto, in quanto compatibili, degli articoli da 105 a 108 ter L.F. (Pierluigi Ferrini _ riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18994.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: