Tribunale di Pavia - Concordato semplificato: perentorietà del termine di presentazione di sessanta giorni di cui all’articolo 17, comma 8, CCII a pena di decadenza. E decorrenza dello stesso.

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Data di riferimento: 
08/07/2024

Tribunale di Pavia, Sez. I civ., 08 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. delegato Erminio Rizzi, Giud. Francesca Paola Claris Appiani e Francesco Rocca.

Concordato semplificato – Termine di 60 giorni previsto per la presentazione – Decorrenza dalla redazione, al termine della composizione negoziata, da parte dell'esperto della relazione finale – Termine di decadenza da considerarsi perentorio.

Con riferimento ad una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio formulata dalla società debitrice a seguito della redazione da parte dell'esperto ex art. 17, ottavo comma, C.C.I. della relazione finale con cui ha attestato la ricorrenza dei presupposti contemplati dall'art. 25 sexies, primo comma, C.C.I. per la sua presentazione, tenuto conto del fatto che a seguito di ciò la stessa impresa imprenditrice ha successivamente provveduto a modificare il suo ricorso originario depositandone uno nuovo rispetto al quale l'Ausiliario già nominato dal Tribunale in coincidenza della prima proposta ha rilevato alcune criticità, è con riferimento al momento in cui è intervenuta tale modifica che deve farsi riferimento per stabilire se il suo deposito risulti essere stato rispettoso del termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale previsto da quel medesimo comma, termine da considerarsi perentorio e non ordinatorio, posto che il legislatore ha inteso introdurre un modello accelerato per la composizione della crisi che deve essere realizzato senza indugio. [nello specifico il Tribunale, in ragione essenzialmente di tale ritardo, ma in considerazione anche di alcuni rilievi critici mossi dall'esperto e dall'ausiliario quali  l'esiguità del fondo rischi e delle opposizioni mosse da alcuni creditori con riferimento anche alla parziale assenza di documentazione obbligatoria, considerati fondati, ha respinto la richiesta di omologazione di quel concordato riservandosi di disporre con sentenza, come da richiesta formulata dai creditori opponenti, l'apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pavia-8-luglio-2024-est-rizzi

[in tema di modificabilità della proposta i sede di concordato semplificato, cfr. in questa rivista: Tribunale Mantova, 19 Ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7266 e 6 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7103].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza