Corte di Cassazione (10303/2018) - Fallimento ed ammissione al passivo di credito discendente da contratto di mutuo pur stipulato in violazione dell’art. 107 TFUE.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 aprile 2018 n. 10303 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Mutuo da considerarsi nullo – Contratto in frode alla legge – Violazione dell’art. 107 TFUE – Esclusione – Divieto non rivolto alle imprese.
La violazione del divieto di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, previsto dall'art. 107 TFUE, non determina la nullità dei contratti che costituiscono comunque attuazione di aiuto non compatibile con il mercato interno, essendo il detto divieto rivolto esclusivamente ai singoli Stati membri e stabilendo l'ordinamento comunitario altri rimedi di cui sono destinatari sempre i soli stati, per contrastarne la violazione (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha cassato la decisione del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva erroneamente dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 1344 c.c., di un contratto di mutuo intercorso tra una banca e la società poi fallita per contrarietà alla disciplina comunitaria di cui all’art. 107 TFUE in quanto risultava garantito al 50% da un soggetto pubblico, non essendo il divieto imposto dalla norma comunitaria rivolto direttamente alle imprese operanti all’interno del mercato, ma unicamente nei confronti degli Stati membri dell’UE]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2010303.2018_0.pdf