Corte di Cassazione (9933/2018) - Opponibilità alla massa del decreto ingiuntivo opposto dal debitore, in caso di pronunce di estinzione del giudizio o di rigetto dell'opposizione passate in giudicato prima del di lui fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9933 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Stato passivo – Insinuazione - Decreto ingiuntivo – Opposizione - Ordinanza di estinzione del giudizio – Sentenza di rigetto – Impugnazione – Decorso del termine - Passaggio in giudicato – Anteriorità - Opponibilità alla massa.
Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata – per decorso del relativo termine di impugnazione – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che i detti provvedimenti abbiano dichiarato l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, sempre prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. (Principio di diritto).
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%209933.2018_0.pdf