Tribunale di Bologna – Procedura di risoluzione di Ente creditizio: diritto dei creditori ad indennizzo laddove subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Tribunale di Bologna , Sez. Spec. in materia di impresa civile, 12 luglio 2017 – Pres. Fabio Florini, Rel. Anna Maria Rossi, Giud. Sivlia Romagnoli.
Ente creditizio – Stato di crisi o insolvenza – Banca d'Italia – Procedura di risoluzione – Criteri concorsuali - Par condicio creditorum – Liquidazione coatta amministrativa – Mancato ricorso - Creditori danneggiati – Diritto ad indenizzo - Rapporti contrattuali estinti – Fondo di Risoluzione – Legittimazione passiva.
Stante che anche la procedura di risoluzione, che, preveda la costituzione di un ente- ponte cui cedere, ad assorbimento avvenuto delle perdite di un Ente creditizio in amministrazione straordinaria in stato di crisi o d'insolvenza, quelle parti del suo patrimonio, vale a dire dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, che sono destinate, a differenza di quelle che non ne sono suscettibili o che subiscono la riduzione, a trovare continuità nel mercato, per come decisa, per regolare tale situazione nel quadro della normativa europea, dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 180/2015, ha nel suo complesso la finalità di distribuire le perdite applicando criteri concorsuali secondo il principio della par condicio creditorum, va respinta la domada giudiziale di condanna, con la quale i creditori che abbiano subito perdite superiori a quelle che avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dal T.U.B., o di altra analoga procedura concorsuale che risulti applicabile, richiedano, com'è loro diritto, di essere indenizzati, laddove sia rivolta, con riferimento ad operazioni relative a rapporti contrattuali estinti anteriormente alla cessione, nei confronti dell'Ente ponte, anzichè nei confronti del Fondo di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)