Corte di Cassazione (26284/2017) - Fallimento: istanza di Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione) per l'ammissione al passivo di crediti tributari, dei relativi aggi ed interessi di mora e delle spese di insinuazione.

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Data di riferimento: 
06/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 06 novembre 2017 n. 26284 - Pres. Est. Massimo Dogliotti.

Fallimento – Stato passivo – Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione) – Domanda con allegato il solo ruolo –    Sufficienza – Eventuali contestazioni del curatore – Ammissione con riserva  – Necessità.

Fallimento Stato passivo  – Crediti tributari –  Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione)  – Aggio  – Chirografario. 

Fallimento Stato passivo – Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione) – Credito tributario – Spese per l’insinuazione – Ammissione.

Fallimento – Stato passivo – Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione) – Credito tributario – Interessi di mora –  Presupposto –  Notifica della cartella esattoriale – 60 giorni  Ammontare richiesto – Esatta precisazione delle modalità di calcolo – Necessità.

Per l'ammissione al passivo fallimentare di crediti impositivi è sufficiente che l'Agente della riscossione alleghi alla domanda di insinuazione il semplice ruolo, senza che risulti necessaria la preventiva notifica della cartella esattoriale; salva la necessità, in presenza di contestazioni da parte del curatore, dell'ammissione con riserva, da scogliersi allorché venga definita la sorte dell'impugnazione proposta innanzi al giudice tributario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di ammissione al passivo dei crediti insinuati da Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione), il credito per aggio, ossia relativo al compenso per l'attività svolta su mandato dell'ente impositore, non può considerarsi in alcun modo inerente ai tributi da riscuotersi e non è, pertanto, assistito dallo stesso privilegio (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di ammissione al passivo dei crediti insinuati da Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione), le spese di insinuazione devono essere ammesse al passivo, in via chirografaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Affinché, in sede di insinuazione al passivo di crediti tributari, trovi accoglimento anche l'istanza di riconoscimento in privilegio, nei limiti di cui all'art. 2749 c.c., degli  interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, è necessario che nel ricorso ne  risultino esattamente specificate le  modalità di calcolo e che risulti rispettato il presupposto che alla data di dichiarazione di fallimento sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr.  in questa rivista Cassazione civile, 17 marzo 2014 n. 6126 https://www.unijuris.it/node/2259]  

  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18462.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: