Corte di Cassazione (25513/2017) - Opposizione allo stato passivo: non necessità della riproduzione in tale sede dei documenti già prodotti in sede di domanda di ammissione, se specificatamente indicati in ricorso.

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Data di riferimento: 
26/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 ottobre 2017 n. 25513 – Pres.Antonio Didone, Rel. Giacinto  Bisogni.

Fallimento – Stato passivo –  Fase di impugnazione – Opponente –   Documenti già prodotti in sede di ammissione - Necessaria indicazione in ricorso – Non necessaria riproduzione - Tribunale - Acquisizione dell'unico fascicolo informatico – Contenuto – Documenti probatori vecchi e nuovi.  

I documenti probatori già trasmessi in originale alla PEC del curatore dal ricorrente in sede di domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e gli originali dei titoli di credito parimente prodotti  in quella sede in cartaceo ai sensi dell' ultimo inciso dell'art. 93, secondo comma, L.F. , anch'essi successivamente, tramite la cancelleria, resi disponibili al giudice delegato, per il successivo esame, mediante il sistema informatico, ed i “nuovi” titoli depositati in cancelleria al momento della presentazione del ricorso in opposizione, come inseriti dalla stessa cancelleria nel sistema telematico, si devono considerare, secondo le nuove norme di ammissione al passivo di cui al D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, appartenenti all’unico fascicolo informatico, interamente sostitutivo dei tradizionali fascicoli cartacei della procedura e di parte, onde si deve ritenere che risultino tutti, purchè  specificatamente indicati in sede di ricorso ex art. 99, secondo comma, n. 4 L.F., nella sfera di cognizione del giudice nella fase di impugnazione del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo; ciò si deve ritenere in conformità al principio di non dispersione della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 14475/2015) con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dall'art. 99 L.F., di indicazione specifica dei documenti prodotti, si deve ritenere infatti che il tribunale, in sede di opposizione, sia tenuto ad acquisire anche i documenti allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, seppure non riprodotti nuovamente.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr., in senso conforme, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ. 18 maggio 2017 n. 12548  https://www.unijuris.it/node/3433]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18470.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: