Corte di Cassazione (7308/2018) - Licenziamento illegittimo intimato dal curatore e diritto del lavoratore al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 23 Marzo 2018, n. 7308. Est. Amendola.
Licenziamento intimato dal curatore - Illegittimità – Diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione
Sino a quando il curatore non effettua la scelta tra subentrare nel rapporto di lavoro pendente ovvero sciogliersi da esso, detto rapporto, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l'esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione. Una volta attuata la scelta dal curatore, realizzata mediante il licenziamento, la curatela resta esposta alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di "inefficacia" del recesso per violazione della l. n. 223 del 1991, statuita con sentenza passata in giudicato. La diversità di regime nei due periodi, pur accomunati dalla mancanza di prestazione lavorativa da parte della P., è giustificata im quanto fino al compimento della scelta prevista dalla L. Fall., art. 72, il rapporto pendente, privo di bilaterale esecuzione, è in una fase di sospensione ed il curatore esercita una facoltà espressamente prevista dalla legge, per cui alcun inadempimento è a lui imputabile, fatta salva l'actio interrogatoria del lavoratore o eventuali azioni di questi per il risarcimento del danno causato dall'inerzia colpevole del curatore, sempre che ne ricorrano i presupposti di diritto comune fatti valere con adeguata domanda. Successivamente, una volta che la scelta di sciogliersi dal rapporto di lavoro pendente è stata effettuata dal curatore del fallimento con modalità giudicate errate con sentenza passata in cosa giudicata, la curatela è soggetta al principio, valido per ogni datore di lavoro, secondo cui nell'ipotesi di licenziamento illegittimo il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione (secondo la formulazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, vigente all'epoca dei fatti), e ciò in ragione del fatto che nel caso di licenziamento illegittimo l'equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione consegue, oltre che alla ricostituzione del rapporto e al ripristino della lex contractus, all'accertamento giudiziale dell'illegittimità del comportamento datoriale, e cioè dell'imputabilità al datore di lavoro della mancata prestazione lavorativa. (Francesco Gabassi- Riproduzione riservata).