Corte di Cassazione (6924/2018) – Ammissibilità del rigetto da parte del tribunale della proposta di concordato in caso di inidoneità della documentazione allegata e dell’attestazione del professionista.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2018 n. 6924- Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Paolo Fraulini.
Concordato preventivo – Domanda di ammissione - Documentazione – Attestazione – Tribunale – Richiesta di integrazione – proponente - Mancato riscontro - Valutazione di fattibilità – Inidoneità della proposta – Rigetto - Conseguente dichiarazione di fallimento.
Il controllo da parte del giudice della idoneità della proposta di concordato a raggiungere il risultato che si propone di conseguire consiste in una valutazione sia in termini di astratta compatibilità della stessa con i parametri della legge di riferimento, che anche nella concreta idoneità di quanto rappresentato a raggiungere lo scopo prefissato, consistente nel superamento dello stato di crisi e nell’assicurazione di un soddisfacimento, seppur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. Il solo limite che il giudice incontra in siffatto giudizio è quello di rispettare i poteri che sono affidati dalla legge ad altri organi della procedura, in particolare quello riservato ai creditori di valutazione della convenienza della proposta e dei rischi alla stessa sottostanti. Il divieto di sostituirsi a questi ultimi, però, non comporta che al tribunale sia precluso il potere di motivatamente dichiarare l’inammissibilità della proposta tutte le volte che rilevi che la documentazione offerta e le relative attestazioni dei professionisti incaricati siano oggettivamente inidonee a dimostrare la realizzabilità di quanto proposto [nello specifico la Suprema Corte ha accertato che la sentenza impugnata aveva espressamente motivato sulle concrete ragioni che avevano portato, il Tribunale prima, e successivamente la Corte d’Appello in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso alla dichiarazione di fallimento che ne era conseguita, a ritenere che la proposta di concordato non fosse fattibile, a motivo di carenze essenziali non sanate neppure all’esito dell’apposita richiesta formulata dallo stesso tribunale ai sensi dell’art. 162, primo comma, L.F. ed ha, pertanto, rigettato il ricorso proposto dalla società fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, SS. UU., 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%206924.2018.pdf