Tribunale di Padova – Natura privilegiata ex art. 2752 c.c. del credito per onere di costruzione.

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Data di riferimento: 
18/01/2018

Tribunale di  Padova, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 – Pres. Est. Maria Antonia Maiolino, Giudici Caterina Zambotto e Micol Sabino.

Legge per la finanza locale - Onere di costruzione - Tributo comunale – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Sussistenza.  

Ai sensi dell’art. 13, tredicesimo comma, del D.L. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella L. 214/2011, si deve ritenere che rientri tra i crediti per tributi previsti dalla legge per la finanza locale dovuti ai Comuni, anche il contributo (c.d. onere di costruzione) che deve essere versato per il rilascio del permesso di costruire in ragione dell’incremento di valore che, a prescindere da qualsiasi peso economico collettivo  che ne consegua a carico della P.A., discende da quell’intervento e che, pertanto, anche detto contributo goda del privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall’art. 2752, terzo comma, c.c. [nello specifico, pertanto, il tribunale ha riconosciuto al soggetto che aveva assolto quell’onere per conto del fallito il diritto ad insinuarsi, in via privilegiata anziché chirografaria, in surroga nel passivo del Fallimento, effettivo debitore del contributo].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19334.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: