Corte di Cassazione (1893/2018) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: effetto devolutivo pieno del reclamo ex art. 18 L.F. e riesame anche delle questioni concernenti l’ammissibilità della procedura minore.

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Data di riferimento: 
25/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2018 n. 1893 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Antonio Genovese.

Domanda di concordato preventivo - Provvedimento d’inammissibilità – Conseguente sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. - Effetto devolutivo pieno – Reclamante - Mancata ammissione al concordato - Contestuale censura – Corte d’Appello - Questioni concernenti la procedura minore – Necessario riesame - Soluzione concordata della crisi d’impresa - Ordinamento giuridico – Preferenza.

In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimentofaccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento e abbia, altresì, censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 L.F., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, è tenuto a riesaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante concorda con quello dell’ordinamento giuridico che esprime la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19342.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: