Tribunale di Ravenna - Concordato preventivo in continuità ed autorizzazione al pagamento di crediti anteriori ex art. 182-quinquies l. fall.
Tribunale di Ravenna, 28 Luglio 2017. Est. Farolfi.
Concordato preventivo – Pagamento di crediti anteriori – Disciplina ex art. 182-quinquies l. fall. – Essenzialità della prestazione – Caratteri
Vi sono valide ragioni per autorizzare l'impresa che abbia presentato domanda di concordato con continuità aziendale, al pagamento di alcuni debiti fiscali extra UE anteriori al deposito dell’istanza ex art. 161 co 6.l.f. funzionali ai sensi dell'art. 182-quinquies l.fall., nell’interesse dei creditori, ad evitare l’applicazione di penali o, in ipotesi peggiore, misure conservative o espropriative sui beni aziendali (nel caso imbarcazioni) e ciò in quanto il concetto di essenzialità di cui dell'art. 182-quinquies l.fall. non va interpretato in senso assoluto, ma in modo relativo trattandosi di disciplina relativa alla continuità aziendale, che il legislatore della riforma ha inteso favorire rispetto all’alternativa liquidatoria/fallimentare. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).