Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo con continuità aziendale ed autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 3, l.f..
Tribunale Pordenone, 26 Gennaio 2018. Est. Roberta Bolzoni.
Concordato preventivo in continuità aziendale - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies, comma 3, l.f. – Presupposti.
Nell’ipotesi in cui vi sia la necessità di mantenere in attività l'azienda, non solo in ragione del fatto che occupa un consistente numero di dipendenti, ma anche in quanto il complesso aziendale mantiene il proprio valore solamente in continuità, mentre la cessazione della produzione e quindi delle vendite ai clienti porterebbe in brevissimo tempo la clientela a rivolgersi ad altre imprese del settore con una immediata grave perdita di valore dell'attivo patrimoniale anche a danno dei creditori, vi sono valide ragioni per autorizzare in via d’urgenza l'impresa che abbia presentato domanda di concordato con continuità aziendale a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.fall., funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 3, l.f. [Nel caso di specie l’istante è stata autorizzata a contrarre un finanziamento prededucibile - così detto “fido di cassa”- per l’ammontare di euro 400.000,00 con un Istituto finanziario] (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)