Corte di Cassazione (24551/2016) – Onere di verifica d’ufficio da parte del giudice della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall.
Cassazione civile, sez. I, 01 Dicembre 2016, n. 24551. Pres. Renato Bernabai, rel. Massimo Ferro.
Tempestività dell’opposizione allo stato passivo –Verifica d’ufficio da parte del giudice dell'opposizione – Necessità.
La verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione allo stato passivo facendo esclusivo riferimento alla data di comunicazione erroneamente indicata nel ricorso, senza effettuare il doveroso riscontro officioso con la documentazione allo stesso allegata). (massima ufficiale)