Corte di Cassazione (19014/2017) – Il concordato di gruppo di imprese alla luce dell’attuale normativa.
Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014 - Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi
Concordato preventivo di gruppo - Gruppo di imprese - Commistione di masse societarie - Gruppo europeo di interesse economico - Società in nome collettivo - Gruppo di società - Direzione e coordinamento - Necessità.
Il concordato di gruppo non può ammettersi nel caso di crisi gestita da parte di singole società mediante forme di aggregazione diverse dal gruppo societario propriamente inteso, limitate a meri conferimenti di beni e all’accollo di debiti tra le dette società, essendo elemento imprescindibile quello dell’autonomia delle masse attive e passive e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna società o impresa. L’istituto del concordato cd. di gruppo, infatti, resta legato al fenomeno societario corrispondente, quale appunto il gruppo di società, oggetto di riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, da parte dell’art. 2497 ss. c.c., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, sicché, all’atto della crisi d’impresa, il riferimento al “gruppo” è legittimo in quanto correlato all’istituto desumibile dalla suddetta disciplina, per modo da potersi propriamente discorrere di “gruppo” in quelle (sole) dinamiche in cui una società (la capogruppo) esercita la propria attività d’impresa dirigendo e coordinando le altre e non nell’ipotesi in cui la proposta abbia avuto per oggetto un concordato di gruppo, con unica domanda e unico piano da sottoporre a valutazione unitaria dei creditori di entrambe le società proponenti. Sicché la proposta deve essere considerata comunque inammissibile, non essendo consentita dall'ordinamento l'ipotesi del concordato di gruppo in cui vi sia stata la commistione delle masse attive e passive. [Per la Suprema Corte il vero concordato di gruppo pertanto non corrisponde alla fattispecie oggetto di esame, nella quale l'unitarietà della proposta e del piano era intervenuta all'interno di una situazione di crisi gestita da parte di singole società, mediante forme di aggregazione di distinto segno sostanzialmente limitate a meri conferimenti di beni e all'accollo di debiti, ma alle sole dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre]. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)