Tribunale di Milano – Società in liquidazione coatta amministrativa: ammissione al passivo in privilegio del credito di società cooperativa in ragione della sua riconosciuta mutualità e della prevalenza del lavoro dei soci.

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Data di riferimento: 
08/02/2018

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 08 febbraio 2018 – Pres. Irene Lupo, Rel. Filippo D’Aquino, Giud. Sergio Rossetti.

Società in liquidazione coatta amministrativa – Credito di società cooperativa –  Corrispettivo per  servizi prestati o manufatti prodotti  - Commissario liquidatore - Ammissione al passivo in chirografo – Opposizione – Oggetto - Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. - Prevalenza del lavoro dei soci – Organismo di Controllo - Natura mutualistica dell’attività -  Presunzione legale relativa – Assenza di prova contraria – Tribunale – Accoglimento.

Stante che l’art. 82, comma 3 bis, della legge n. 98 del 2003 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Capo VI: Disposizioni in merito di concordato preventivo) ha legato il riconoscimento del privilegio cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., a favore dei crediti relativi ai corrispettivi per i servizi prestati o ai manufatti prodotti dai soci di società cooperative, al superamento della revisione di cui al d. lgs. n. 220/2002 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi), deve ritenersi che al fine del riconoscimento del privilegio cooperativo non occorra la prova della mutualità prevalente di cui agli artt. 2513 e 2514 c.c., ma sia sufficiente il solo rispetto del dato formale del positivo superamento  della revisione biennale o, sin anche, della mera richiesta di revisione ordinaria prevista da quel decreto. La qual cosa non implica che il giudizio rilasciato dall’Organismo di Controllo sia, in ogni caso, sufficiente al fine del riconoscimento di quel privilegio, in quanto lo stesso non comporta una presunzione assoluta di sussistenza del requisito della mutualità, ragion per cui,  nonostante l’esito positivo di quella revisione, è pur sempre ammesso che venga fornita in fatto, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore o da un concorrente in sede di contradditorio tra creditori, la prova contraria della sua mancanza, a fronte della quale, il giudice potrà disconoscere quel privilegio. A maggior ragione, tale opportunità sarà consentita nel caso in cui la cooperativa abbia meramente richiesto la revisione cooperativa, ma il controllo non sia stato effettuato [nello specifico, in assenza di valida prova contraria dell’ insussistenza del requisito della mutualità, il tribunale ha accolto l’opposizione di una società cooperativa allo stato passivo di una società in liquidazione coatta amministrativa, e le ha riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c., essendo, tra l’altro, risultata, in ossequio al costante insegnamento della S.C., la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello degli altri occupati].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr., in questa rivista, Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 02 novembre 2016 n. 22147 https://www.unijuris.it/node/3078]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19068.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: