Corte di Cassazione (4451/2018) – Omologazione di un piano del consumatore: estensione del controllo del giudice e differimento massimo del pagamento dei creditori privilegiati. Rigetto e ricorso in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451 – Pres. Antonio Didone, Aldo Angelo Dolmetta.
Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione e piano del consumatore – Mancata omologazione – Tribunale – Rigetto del reclamo - Ricorso in Cassazione – Ammissibilità.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Creditori privilegiati – Moratoria deli pagamenti – Termine massimo annuale – Ulteriore dilazione – Esclusione.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Giudice – Estensione del controllo - Contestazioni – Ulteriore verifica - Alternativa liquidatoria – Necessaria minor convenienza.
E’ ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della pronuncia con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso il rigetto dell’omologa di un piano di risanamento di cui agli artt. 12 o 12 bis della L. 3/2012, in quanto provvedimento dotato dei requisiti della definitività e della decisorietà, che, secondo un orientamento tradizionale, giustifica la proposizione di tale impugnazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per coerenza con il regime vigente per il concordato preventivo, si deve ritenere che la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, prevista dall’art. 8, quarto comma, della L. 3/2012, non sia dilazionabile oltre l’anno dall’omologazione di un piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 12 bis della L.3/2012, è demandato al giudice, in sede di omologa, il controllo della legittimità sostanziale di un piano del consumatore per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, come anche della sua fattibilità giuridica, ed inoltre, in presenza di contestazioni a riguardo della sua convenienza, anche la verifica che i crediti possano essere soddisfatti dall’esecuzione in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui agli art. 14 ter e seguenti di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, SS. UU., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204451.2018_0.pdf