Corte di Cassazione (1195/2018) - Amministrazione straordinaria, problematiche inerenti all’eventuale subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione in corso.
Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2018, n. 1195. Pres. Francesco Tirelli, rel. Eduardo Campese.
Amministrazione straordinaria (d. lgs. n. 270/1999) – Art. 50 – Contratti in corso al momento dell’apertura della procedura – Subentro del Commissario straordinario – Necessità di determinazione.
Amministrazione straordinaria (d. lgs. n. 270/1999) – Art. 50 – Contratti in corso al momento dell’apertura della procedura – Disdetta – Recesso contraente in bonis – Inopponibilità – Nullità.
Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 può parlarsi di subentro del commissario di un’impresa in amministrazione straordinaria in un rapporto negoziale pendente solo dopo che questi abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso, vuoi perché a ciò appositamente provocato dall’altro contraente mediante il previsto interpello, vuoi perché spontaneamente determinatosi in questa prospettiva senza necessità di attendere l’intimazione di controparte. In nessun caso, invece, la parentesi temporale di esecuzione per così dire “inerziale” del contratto, prevista dall’art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 270/1999, potrà venire interpretata come tacito subentro per facta concludentia del commissario, nemmeno laddove quest’ultimo avesse richiesto o sollecitato all’altro contraente l’esecuzione della propria prestazione in applicazione di tale disciplina. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui un’eventuale disdetta del contraente in bonis intervenga allorquando il commissario straordinario non abbia ancora espresso alcuna specifica determinazione in ordine al subentro o meno in un contratto di somministrazione, la stessa va ritenuta inopponibile al commissario stesso. Detta disdetta, infatti, non costituirebbe che un recesso esercitato ante diem dal contraente in bonis e come tale inopponibile, nullo. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)