Corte di Cassazione (4506/2018) – Amministrazione straordinaria: revocatoria ordinaria promossa dai commissari al fine del disconoscimento, in sede di ammissione al passivo, di una causa prelatizia. Sussistenza dell’eventus damni.

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Data di riferimento: 
26/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4506 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Amministrazione straordinaria – Stato passivo –  Credito di soggetto garantito – Disconoscimento della causa prelatizia –  Creditore - Opposizione – Commissari liquidatori – Atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno – Pattuizione  riferita a più debiti -  Domanda riconvenzionale revocatoria -   Scopo – Ripristino della  par condicio creditorum – Accoglibilità. – Garanzie concesse con riferimento a ciascun debito.

Azione revocatoria ordinaria - Garanzia patrimoniale – Insufficienza già esistente – Aggravamento - Eventus damni – Presupposto sufficiente – Ampie residue disponibilità patrimoniali  - Sussistenza - Eccezione possibile – Onere probatorio gravante sul convenuto.

Non osta alla revocabilità ex art. 2901 c.c., qualora ne  ricorrano le condizioni, dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno la circostanza che lo stesso sia stato pattuito con riferimento ad una pluralità di debiti, in quanto quelle garanzie si deve ritenere che operino per l’intero con riferimento a ciascun debito [nello specifico, ad avviso della Corte può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale revocatoria di un atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno che i commissari liquidatori di una società insolvente in amministrazione straordinaria  hanno proposto, con riferimento ad uno soltanto dei debiti interessati a tale pattuizione,  ex art. 66 L.F., al fine di disconoscere la causa prelatizia che alterava lo stato passivo e ripristinare in tal modo la par condicio creditorum]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta rilevante, in sede di azione revocatoria ordinaria, al fine del riconoscimento della sussistenza del presupposto dell’eventus damni , ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. Non essendo richiesta a fondamento dell’azione revocatoria la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito, incombe sul convenuto l’onere di eventualmente eccepire, in ragione delle ampie residue disponibilità patrimoniali, l’insussistenza di quel presupposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204506.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: