Corte di Cassazione (4506/2018) – Amministrazione straordinaria: revocatoria ordinaria promossa dai commissari al fine del disconoscimento, in sede di ammissione al passivo, di una causa prelatizia. Sussistenza dell’eventus damni.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4506 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Amministrazione straordinaria – Stato passivo – Credito di soggetto garantito – Disconoscimento della causa prelatizia – Creditore - Opposizione – Commissari liquidatori – Atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno – Pattuizione riferita a più debiti - Domanda riconvenzionale revocatoria - Scopo – Ripristino della par condicio creditorum – Accoglibilità. – Garanzie concesse con riferimento a ciascun debito.
Azione revocatoria ordinaria - Garanzia patrimoniale – Insufficienza già esistente – Aggravamento - Eventus damni – Presupposto sufficiente – Ampie residue disponibilità patrimoniali - Sussistenza - Eccezione possibile – Onere probatorio gravante sul convenuto.
Non osta alla revocabilità ex art. 2901 c.c., qualora ne ricorrano le condizioni, dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno la circostanza che lo stesso sia stato pattuito con riferimento ad una pluralità di debiti, in quanto quelle garanzie si deve ritenere che operino per l’intero con riferimento a ciascun debito [nello specifico, ad avviso della Corte può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale revocatoria di un atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno che i commissari liquidatori di una società insolvente in amministrazione straordinaria hanno proposto, con riferimento ad uno soltanto dei debiti interessati a tale pattuizione, ex art. 66 L.F., al fine di disconoscere la causa prelatizia che alterava lo stato passivo e ripristinare in tal modo la par condicio creditorum]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Risulta rilevante, in sede di azione revocatoria ordinaria, al fine del riconoscimento della sussistenza del presupposto dell’eventus damni , ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. Non essendo richiesta a fondamento dell’azione revocatoria la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito, incombe sul convenuto l’onere di eventualmente eccepire, in ragione delle ampie residue disponibilità patrimoniali, l’insussistenza di quel presupposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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