Tribunale di Milano – Richiesta del proponente un concordato preventivo di declaratoria di prededucibilità dei finanziamenti per pagare le spese di procedura dei quali è stata promessa l’erogazione.
Tribunale di Milano, Sez. Fall., 05 ottobre 2017 – Pres. Filippo D’Aquino, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Guido Macripò.
Concordato preventivo – Pagamento delle spese di procedura – Finanziamenti erogati al proponente a tale scopo – Prededucibilità – Accoglimento - Finanziamenti solo promessi – Esclusione.
Non può trovare accoglimento la richiesta del proponente un concordato preventivo di riconoscimento della prededucibilità di un finanziamento che affermi essere finalizzato al pagamento delle spese di procedura ai sensi dell’art. 182 quater, secondo comma, L.F., laddove lo stesso non gli sia stato ancora erogato ma solamente promesso [nello specifico il tribunale, nel dichiarare, per tale ragione, non accoglibile l’istanza in tal senso avanzata, ha però, contestualmente, reso edotto il proponente in merito alla possibilità, da parte sua, di proporre una diversa domanda, ai sensi dell’art. 182 quinquies, primo comma, L.F., volta ad ottenere di essere autorizzato, allegando l’attestazione di un professionista circa la loro funzionalità alla loro miglior soddisfazione dei creditori, a contrarre al medesimo scopo finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)