Corte di Cassazione (4176/2016) Non ricorribilità ex art. 111 Cost. per Cassazione del decreto che ha autorizzato anche la sospensione di contratti nel concordato preventivo con riserva.
Cassazione civile, sez. VI, 02 Marzo 2016, n. 4176. Pres. Vittorio Ragonesi, rel. Andrea Scaldaferri.
Concordato preventivo - Decreto ex art. 161, comma 6, l.fall., recante anche l'autorizzazione a sospendere i contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis l.fall. - Ricorribilità ex art. 111 Cost. – Esclusione.
In tema di concordato preventivo con riserva, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale, nell'assegnare il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall., la sospensione di contratti (nella specie, bancari per anticipazione su effetti) in corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività. (massima ufficiale)