Corte di Cassazione (2729/2018) – Concordato preventivo: necessità per il proponente di munirsi di una “dichiarazione d’obbligo” che attesti la disponibilità della banca a finanziare, come ipotizzato nel piano, le spese di procedura.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 febbraio 2018 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Giacinto Bisogni.
Concordato preventivo – Proposta – Spese di procedura – Finanziamento bancario – Previsione – Tribunale – Fattibilità economica del piano – Valutazione – Presupposto d’idoneità richiesto - Istituto bancario – Dichiarazione d’obbligo – Rilascio.
Qualora la proposta di concordato affermi che la società proponente intende avvalersi del finanziamento di un istituto di credito per adempiere all’obbligo, ex art. 163, secondo comma, n. 4 L.F., di depositare la percentuale, che verrà stabilita, di almeno il 20%, fino al 50%, delle somme che si presumono necessarie per l’intera procedura, si deve ritenere del tutto coerente al compito riservato al giudice, che è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell’art. 162, secondo comma, L.F., in merito alla sua fattibilità economica, la richiesta fatta al debitore dal tribunale di munirsi, per scongiurare una pronuncia di manifesta inidoneità del piano, di una “dichiarazione d’obbligo” con la quale l’istituto bancario dichiari la sua disponibilità a concedere al debitore quel finanziamento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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