Corte di Cassazione (3954/2016) - Legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo da parte di creditore il cui credito è ancora sub judice nella sede naturale.

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Data di riferimento: 
29/02/2016

Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3954. Pres. Fabrizio Forte, rel. Francesco Terrusi.

Decreto di omologazione del concordato preventivo - Impugnazione - Legittimazione - Qualità di parte nel giudizio di omologazione e soccombenza - Sufficienza - Effettiva esistenza del credito - Necessità – Esclusione.

La legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discende unicamente dall'avere assunto l'impugnante la qualità di parte in senso formale nel giudizio di cui all'art. 180 l.fall. ed essere ivi rimasto soccombente, così prescindendo dalla prova dell'effettiva esistenza del credito, che, potendo essere accertato "incidenter tantum" in sede concorsuale, non richiede il previo accertamento con efficacia di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva negato la legittimazione all'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo ad un lavoratore, il cui vanto creditorio era ancora "sub iudice"). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17780.pdf

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