Corte di Cassazione (22880/2016) – Richiesta di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa con atto di opposizione anziché con domanda tardiva e principio di conservazione dei mezzi processuali.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 16/02/2018 - 16:08
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Data di riferimento:
09/11/2016
Cassazione civile, sez. VI, 09 Novembre 2016, n. 22880. Pres. Vittorio Ragonesi, rel. Carlo De Chiara.
Formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa - - Opposizione allo stato passivo - Inammissibilità – Casistica - Qualificazione della domanda come insinuazione tardiva – Ammissibilità.
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'opposizione allo stato passivo, ove inammissibile come tale, dev'essere qualificata, in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, come domanda di insinuazione tardiva, ove della stessa abbia tutti i requisiti di ammissibilità. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: