Corte di Cassazione (22847/2016) – Ammissione con riserva della domanda di insinuazione al passivo in base a titolo di credito non depositato in originale in caso di esercizio dell’azione causale.

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Data di riferimento: 
09/11/2016

Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22847. Pres., rel. Aniello Nappi.

Domanda di ammissione al passivo basata su titolo di credito - Esercizio dell'azione causale da parte del portatore del titolo - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Ammissione al passivo con riserva

In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17733.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: