Tribunale di Padova – Amministrazione straordinaria: termine iniziale di decadenza dell’azione revocatoria promossa dal commissario straordinario.
Tribunale di Padova, Sez. II civ., 22 ottobre 2015 – Giudice Silvio Rigon.
Amministrazione straordinaria – Commissario straordinario – Azione revocatoria – Termine per la proposizione – Decorrenza iniziale - Decadenza ex art. 69 bis L.F.
Deve essere rigettata per decadenza ai sensi dell’art. 69 bis L.F. l’azione revocatoria intentata, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F., dal commissario straordinario in sede di amministrazione straordinaria ex art. 49 D. Lgs. 270/1999, nei confronti di una banca, con riferimento a pagamenti aventi natura solutoria eseguiti, a favore dell’impresa ammessa a quella procedura, in periodo sospetto, laddove sia promossa a distanza di oltre tre anni dalla dichiarazione di insolvenza della stessa; ciò in quanto non rileva il diverso successivo momento in cui è stata autorizzata l’esecuzione dei un programma di cessione dei beni aziendali che costituisce presupposto necessario, ai sensi della su richiamata disposizione del decreto legislativo, per l’esperimento delle azioni per la dichiarazione di inefficacia e revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle norme contenute nella sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)