Corte di Cassazione (25640/2017) – Efficacia di giudicato dell’ammissione definitiva al passivo in via chirografaria di un credito ed inammissibilità di una nuova domanda di ammissione in privilegio del medesimo credito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2017, n. 25640. Pres. Nappi Aniello, rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Stato passivo - Esecutività - Credito ammesso definitivamente al passivo in via chirografaria – Nuova domanda di ammissione in via privilegiata – Inammissibilità.

Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione di un credito privilegiato ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, in precedenza già ammesso in via chirografaria quale credito in surroga, stante l'identità della causa dell’attribuzione patrimoniale). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18823.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: