Sezioni Unite Corte di Cassazione (5685/2015) – Ammissione al passivo dell’impresa artigiana e riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c.
Corte di Cassazione, SS.UU., 20 marzo 2015 n. 5685 – Pres. Luigi Antonio Rovelli, Rel. Vittorio Ragonesi.
Art. 11 delle preleggi – Privilegi - Modificazioni normative – Non retroattività - Efficacia solo successiva – Disposto dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. – Modificazione - Entrata in vigore - Crediti anteriori – Privilegio – Riconoscimento – Impresa artigiana – Criterio desumibile dall’art. 2083 c.c. – Iscrizione all’albo – Irrilevanza.
Fallimento – Credito – Insinuazione al passivo – Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 L.F. – Natura artigiana dell’impresa – Riconoscimento – Criterio desumibile dall’ art. 1 L.F. – Esclusione – Opera principale ed esclusiva - Titolare e familiari - Presupposto richiesto – Situazioni difformi – Ricorrenza – Valutazione negativa.
In mancanza di disciplina attuativa difforme, la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, deve ritenersi sottoposta al principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi e, di conseguenza, la disposizione modificata si applica solo se il credito sia sorto lo stesso giorno o un giorno successivo rispetto alla data di entrata in vigore della legge e che, pertanto, la gradazione dei crediti vada individuata avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non a quello in cui viene fatto valere [nello specifico, alla luce di detto principio, la Suprema Corte ha stabilito, con riferimento alla modifica legislativa apportata al disposto dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. dal D.L. n. 5 del 2012 art. 36, convertito in L. n. 35 del 2012, che, non avendo la nuova norma natura interpretativa e non potendosi pertanto riconoscere alla stessa valore retroattivo, non avesse alcuna rilevanza, al fine del riconoscimento del privilegio regolato da quella disposizione, relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella (vale a dire anteriormente al 10 febbraio 2012), l’iscrizione della richiedente all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L. n. 443 del 1985, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali dell’art. 2083 c.c.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve escludere ogni rapporto tra la disposizione dell’art. 1 L.F., che tratteggia la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, con la tutt’altro diversa questione della sussistenza della natura di impresa artigiana, desumibile in particolare – nella disciplina ratione temporis applicabile – dalla prevalenza del lavoro personale e dei componenti la famiglia rispetto alla organizzazione aziendale fondata sul capitale e sul lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/S20C-415032310241.pdf
NOTA REDAZIONALE
Il principio espresso dalle Sezioni Unite, circa la valenza non retroattiva della modifiche legislative inerenti i privilegi, assume particolare rilievo, al momento, al fine di definire la disciplina applicabile alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3830) all’art. 2751 bis n. 2, con la quale si è esteso il privilegio c.d. del professionista anche all’IVA e alla cassa di previdenza sulle retribuzioni. In applicazione del predetto principio, dunque, il nuovo testo dell’art. 2751 bis, n. 2 c.c. dovrebbe interessare solamente i crediti sorti a partire dal 1° gennaio 2018. (Riproduzione riservata)