Corte di Cassazione (21744/2016) – Ammissione al passivo di un credito tributario notificato alla fallita quando si trovava ancora in bonis e non impugnato a tempo debito ante fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre 2016 n. 21744 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.
Credito tributario – Notificazione al fallito in bonis – Impugnazione – Termine già caduto ante dichiarazione di fallimento - Ammissione al passivo – Giudice fallimentare - Non contestabilità – Credito oramai “cristallizzato”.
Il giudice fallimentare non ha alcun potere di discutere, in sede di ammissione al passivo, della debenza di un credito tributario [nello specifico, consistente in un’imposta di pubblicità e affissione dovuta per l’utilizzo di spazi di proprietà comunale], laddove la relativa cartella esattoriale, contenente l’estratto del ruolo e l’intimazione ad adempiere, sia stata notificata alla società poi fallita allorché si trovava ancora in bonis,senza che questa la impugnasse entro il termine a tal fine previsto, termine che risultava già scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, ciò in quanto quel credito deve, per tale ragione, considerarsi oramai “cristallizzato”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)