Corte di Cassazione (26949/2016) – Riconoscimento del privilegio per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c. al creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
23/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26949. Pres. Aniello Nappi, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Istanza di fallimento - Privilegio per spese di giustizia - Riconoscimento al creditore istante.

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17883.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: